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assegnoDa molti di voi riceviamo sollecitazioni per avere notizie in merito alla legge antiriciclaggio, le eventuali novità e modificazioni normative. In maniera schematica riportiamo alcuni punti salienti sull’argomento ricordando che è in corso, al parlamento, l’istanza di Anama e della Consulta nazionale dell’Intermediazione finalizzata a far rivedere la norma in oggetto, inicua, poco applicatya e altrettanto poco efficace. Sarà nostra cura tenervi informati sugli sviluppi delle procedure in corso e sulle novità che dovessero venire avanti.

  • Il D. lgs. 112 del 25/06/2008 ha introdotto modifiche al D. Lgs. 231/2007 che non hanno modificato gli obblighi sostanziali a carico degli agenti immobiliari;
  • la circ. del 17/12/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che tra i soggetti destinatari degli obblighi previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 231/2007 sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all’art. 113 del T.U.B (gli agenti immobiliari, che rientrano nell’art. 14 del D.Lgs. 231/2007(Altri Soggetti), non sono interessati dalla circolare suddetta);
  • è in pubblica consultazione un documento elaborato da parte di Banca d’Italia che prevede delle modifiche in merito alla tenuta dell’Archivio Unico Informatico che non riguardano gli agenti immobiliari;
  • è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che fornirà chiarimenti e indicazioni che riguarderanno l’Archivio Unico Informatico che non comporteranno l’esonero dell’obbligo da parte degli agenti immobiliari;
  • allo stato attuale, ricevuta conferma direttamente dal Ministero delle Finanze, non risultano modifiche al D. Lgs. 231/2007 che esonerino le agenzie immobiliari dall’obbligo di tenuta dell’Archivio Unico Informatico o in alternativa degli equivalenti registri cartacei.

Per le ragioni sopra esposte, gli agenti immobiliari che non osservino tale obbligo potrebbero incorrere, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 231/2007, nella sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.000,00  a € 500.000,00. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 231/2007, chi non fornisce le informazioni sullo scopo e sulla natura dell’operazione – informazioni da indicare nell’archivio unico informatico – è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Banca d’Italia il 24 settembre 2009  ha elaborato gli Schemi Operativi (vedi allegato) e  ha richiamato i destinatari degli obblighi in materia di antiriciclaggio in questo periodo di crisi economica,  “a valutare con la massima attenzione sia l’evoluzione dei rapporti intrattenuti con soggetti in difficoltà economica o finanziaria, che risultano maggiormente esposti a infiltrazioni criminali, sia l’operatività riconducibile a ipotesi di illegale erogazione di prestiti”.

Cogliamo l’occasione per ricordare che anche per l’anno 2010 è attiva l’offerta del servizio di tenuta dell’Archivio Unico Informatico presente sul sito www.anama.it, nella sezione “SERVIZI”, al costo di € 120,00 (iva compresa).

Clicca qui per scaricare il PDF del Provvedimento UIF del 24.9.2009

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