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Lo sapevate che per legge chi ha un reddito insufficiente ha diritto alla difesa legale gratuita? Si chiama “gratuito patrocinio” ed è a favore di chi ha un reddito annuale non superiore a euro 10.628,16. Questo il nuovo limite reddituale per avere diritto alla difesa gratuita così come disposto dal decreto del Ministero della Giustizia del 20 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2009. Il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato è stato elevato da euro 9.723,84 ad euro 10.628,16. Lo ha stabilito il Ministro della Giustizia con il Decreto 20 gennaio 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo 2009, n. 72) come adeguamento al rilevato aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo.

Ecco di seguito il testo integrale del provvedimento:

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 20 gennaio 2009

Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

(GU n. 72 del 27-3-2009)

IL CAPO DIPARTIMENTO per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell’economia e delle finanze

Visto l’art 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

 

Visto l’art. 77 del citato Testo unico che prevede l’adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente;

 

Visto il decreto dirigenziale emanato in data 29 dicembre 2005 dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale, con riferimento al periodo 1° luglio 2002-30 giugno 2004, e’ stato aggiornato in euro 9.723,84 l’importo originario fissato dall’art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002;

Ritenuto di dover adeguare, per i periodi relativi al biennio 1° luglio 2004-30 giugno 2006 ed al biennio 1° luglio 2006-30 giugno 2008, il predetto limite di reddito fissato in euro 9.723,84;

Rilevato che nel periodo relativo ai bienni considerati, dai dati accertati dall’Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 9,3%;

Decreta:

L’importo di euro 9.723,84, indicato nell’art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, cosi’ come adeguato con decreto del 29 dicembre 2005, e’ aggiornato in euro 10.628,16.

Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia Ormanni

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze Canzio

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 2 Giustizia, foglio n. 195

Nessun Articolo affine.

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