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Tutti conosciamo la D.I.A. – Denuncia di Inizio Attività che rappresenta oggi in edilizia uno degli strumenti urbanistici più rilevanti. Per alcuni “un atto di libertà” del cittadino di fronte all’inefficienza della pubblica amministrazione e degli uffici tecnici comunali. Infatti con la D.I.A. si possono eseguire opere interne ai fabbricati senza dover sottostare “al permesso” di commissioni o uffici comunali, ma è sufficiente presentare una pratica edilizia a firma di un tecnico abilitato, aspettare 30 giorni e … il gioco è fatto!

Detta così sembra facile: invece va ricordato che la D.I.A. è comunque uno strumento in mano dei Comuni per compiere il ruolo di controllo e vigilanza sull’attività edilizia soprattutto per quelle attività di ristrutturazione e di straordinaria manutenzione che si intendono compiere all’interno delle abitazioni e degli immobili in genere.

Il ruolo fondamentale nella D.I.A. ce l’hanno però i professionisti che firmano i progetti e la pratica. Infatti questi saranno, assieme ai committenti, i principali responsabili dei lavori e della loro corretta esecuzione. Quindi la D,.I,.A,. non va considerata come una pratica di “serie B” dove è sufficiente dire al Comune che si intende fare delle opere, attendere un mese per dare inizio ai lavori. Ma è invece una pratica “di serie A” perché tutto il peso delle responsabilità della pratica stessa, sulle opere realizzate e sulla loro correttezza grava sul professionista che ha sottoscritto il fascicolo, unitamente al proprietario e all’esecutore dei lavori.

Questa responsabilità incide anche sulla parcella professionale che può risultare alle volte “salata” ma che va di pari passo con le responsabilità che il tecnico si assume.

La D.I.A. è regolamentata, da varie norme che nel tempo ne hanno disegnato i poteri e i limiti. Con la D.I.A. si possono compiere opere di ordinaria e straordinaria manutenzione; parziali demolizioni e ricostruzioni di fabbricati fatiscenti; sostituzione di parti anche strutturali degli edifici e ristrutturazioni in genere. Quindi moltissimo si può fare con questo strumento, tra l’altro molto utilizzato data la sua duttilità amministrativa. Il Governo è andato anche più in là ipotizzando con il DL 40/2010 del 25 aprile scorso di poter eliminare la D.I.A. per opere di movimento terra in agricoltura; opere temporanee che saranno rimosse entro 90 giorni dalla fine delle attività; serre mobili stagionali, senza strutture in muratura, funzionali all’attività agricola; le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta; l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, al di fuori dei centri storici; la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

La D.I.A. ricordiamo segue il meccanismo del silenzio-assenso che prevede la comunicazione in Comune dell’intenzione di avviare l’attività edilizia. Generalmente decorsi 30 giorni si può dare inizio ai lavori, dandone notizia. Per il conteggio dei 30 giorni fa testo la data del protocollo comunale: entro tale data l’ufficio tecnico comunale può chiedere integrazioni o inibire l’inizio dei lavori per mancanza di documentazione o difformità rispetto alle norme vigenti o agli strumenti urbanistici.

E’ importante ricordare che una volta eseguiti i lavori serve l’aggiornamento catastale delle opere. Non ai fini del Comune, che è pienamente soddisfatto dalla procedura e dalla responsabilità data ai professionisti, ma per avere una casa perfettamente in regola e commerciabile. Infatti se si intende chiedere un mutuo in banca le planimetrie devono corrispondere allo stato di fatto così come se si vende il bene: dal notaio la composizione interna della casa deve combaciare con la planimetria catastale. Altrimenti il bene immobile non può essere venduto né ipotecato.

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