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Tra le misure di maggiore interesse della recente manovra governativa, per il settore costruzioni, c’è la sostituzione della Dia, dichiarazione di inizio attività con la Scia, segnalazione certificata di inizio attività. Dopo qualche dubbio interpretativo, è ora assodato il fatto che i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione si possono eseguire subito senza attendere i fatidici 30 giorni imposti dalla Dia. La nuova norma quindi rende possibile l’inizio dei lavori nello stesso giorno della segnalazione (Scia) all’amministrazione preposta, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera. Con la Scia quindi non si sconta nessuna attesa per l’avvio dei lavori edili. Così facendo si toglie potere “ostruzionistico” agli uffici tecnici comunali dando più responsabilità ai tecnici professionisti. Basta con il diniego “a tavolino” delle iniziative edili: ora i responsabili degli uffici tecnici dei Comuni dovranno portarsi nei cantieri e nel termine di 60 giorni, dalla presentazione della Scia, verificare la perfetta corrispondenza degli stessi al progetto.

Con la Scia, si regolano tutte le autorizzazioni, le licenza, le concessione, i permessi o nulla osta comprese le domande per l’iscrizione in albi o ruoli utili per l’esercizio di nuove attività. La procedura semplificata, che amplia il ricorso all’autocertificazione, non è però possibile in presenza di atti comunitari o rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente. Va quindi ricordato che un immobile in fascia di rispetto ambientale, per poterlo ristrutturare, è necessario ottenere il parere della Soprintendenza, prima di fare i lavori, così come una Villa Veneta o un edificio pubblico.

Nel caso in cui il Comune o l’Ente di riferimento accerti una carenza dei requisiti, l’amministrazione può adottare provvedimenti di divieto entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso questo termine vale la regola del silenzio – assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica. Ricordiamo che sempre la manovra ha confermato la norma che obbliga a presentare, in sede di rogito notarile di compravendita immobiliare, oltre a tutti i riferimenti catastali, anche le planimetrie e le dichiarazioni, rese dagli interessati, sulla conformità dello stato di fatto a quello risultante dai documenti. E’ importante sapere che le dichiarazioni sopracitate possono essere sostituite da una attestazione di conformità rilasciate da un tecnico abilitato. A questo proposito l’Agenzia del Territorio, con apposita Circolare, ha chiarito che la regolarizzazione può avvenire anche dopo la stipula notarile.

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