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Ed ora “il risultato” è fondamentale anche per gli avvocati. Il compenso professionale è dovuto solamente se raggiungono gli obiettivi previsti nell’apposito mandato professionale. Sembra impossibile, visto che da sempre l’avvocato si fa pagare nonostante l’esito delle cause. Ma ora la Suprema Corte ha stabilito che, in presenza di un accordo chiaro e preciso tra il cliente e il legale, questi possa pretendere il suo compenso solamente se ha raggiunto l’obiettivo stabilito. Quindi non è più “una disgrazia” dover rivolgersi all’avvocato, considerato che fin ora comunque andassero le cose l’avvocato reclamava sempre la sua parcella. Ora con questa Sentenza il professionista deve fare i conti con la conclusione positiva dell’incarico ricevuto e accettato. Se  “non porta a casa” il risultato non ha diritto al compenso. Un po’ come avviene per gli avvocati negli Stati Uniti e come da sempre si regolano i rapporti tra venditore di un bene e l’intermediario, che matura il compenso solamente “ad affare concluso”.

Nella sentenza 11 gennaio 2010, n. 230 – sez. II -  la Corte di Cassazione afferma un principio destinato a rappresentare un interessante spunto in tema di qualificazione giuridica dell’obbligazione che il professionista, e segnatamente l’avvocato, assume nei confronti del proprio cliente. Ciò a cui si fa riferimento è il mandato professionale con l’impegno, assunto dall’avvocato, di far ottenere al cliente un determinato risultato utile in cambio di un determinato compenso dovuto.

Fino ad oggi il cliente conferiva all’avvocato il compito di svolgere l’attività professionale finalizzata al raggiungimento del risultato auspicato, obbligandosi però nel contempo a corrispondere al professionista comunque i compensi per l’attività svolta indipendentemente dal risultato stesso. Con il mandato professionale, invece, si esce dallo schema tipico dell’incarico professionale e si stipula una sorta di contratto con l’avvocato : ti pago solo se raggiungi il risultato!

E questo principio espresso dalla Cassazione non è assimilabile neppure al c.d. patto quota lite, ossia l’accordo con cui professionista e cliente calcolano i compensi dovuti in funzione dell’utilità patrimoniale derivata al cliente per effetto dell’attività svolta dall’avvocato.

La novità della Sentenza 11 gennaio 2010, n. 230 consiste nel fatto che l’oggetto dell’obbligazione del professionista è proprio quello di raggiungere il risultato. Qui, in altri termini, l’avvocato si impegna a far conseguire al cliente il risultato voluto, sicché il diritto al compenso, inteso in termini di controprestazione a carico del cliente, è causalmente collegato alla realizzazione di tale risultato e sorge solo se, il risultato stesso sia effettivamente raggiunto.

Le parti, quindi, nel libero esercizio della loro autonomia contrattuale, pongono a carico del professionista una obbligazione non più “di mezzi” ma “di risultato”, con tutte le conseguenze che ne derivano al rapporto. In pratica il mancato raggiungimento del risultato, da parte dell’avvocato, si risolve in un’ipotesi di “non adempimento” dell’obbligazione assunta, con il corollario della perdita del diritto al compenso.

Si dirà che, la mancata realizzazione del risultato può dipendere da fattori estranei alla sfera di controllo e dalla volontà del professionista-debitore, ma una simile circostanza potrà rilevare soltanto ai fini dell’eventuale esclusione di una responsabilità risarcitoria dell’avvocato, qualificando in termini di non imputabilità il mancato adempimento. Nulla varrà a far, in qualche modo, rivivere il diritto a conseguire il compenso.

La Corte di Cassazione, nella sentenza in oggetto, riconosce piena legittimità giuridica al mandato professionale, che rovescia di fatto il principio dell’obbligazione tradizionale “di mezzi e non di risultato”. Oggi con il mandato ciò che conta è il conseguimento di un determinato risultato, con la conseguenza che, in questo caso, il compenso pattuito è dovuto solo in caso di effettivo raggiungimento del risultato promesso.

  Sentenza Cassazione 11 Gennaio 2010 n.230 (13,9 KiB, 750 download)

Nessun Articolo affine.

4 Risposte finora.

  1. cleo scrive:

    Con quello che succede tra l’avvocato e il cliente oggigiorno, questa è una sentenza interessantissima. Il mio quesito: nel caso in cui non si sia raggiunto un accordo preventivo in tal senso ma,dietro promesse del difensore come “non si preoccupi” e mie mail per sottilineare la sua condotta non lineare, posso poi appellarmi a questa sentenza della Cassazione per contestare le parcelle esose nel caso di perdita delle cause?

  2. efrem scrive:

    buongiorno. volevo sapere se è possibile, non pagare l avvocato visto che la cassazione nella sentenza del 11 gennaio 2010 ha stabilito che il professinista deve ottenere un risultato a favore del mandante?considerato che da tre anni cerco di ottenere un abbassamento del assegno di mantenimento per la figlia, siamo arrivati al punto che la mia ex moglie ha perso il lavoro 6 mesi fà e ora l avvocato vuole chiudere la mia posizione, chiedendomi le competenza . ma ripeto senza mai essere stati davanti al giudice . distinti saluti

  3. sandro scrive:

    stessa domanda di cleo, il mio avvocato a 2 mesi dall’udienza mi ha chiesto dei soldi per una causa che andava avanti da 10 anni, alché gli ho risposto che non ero intenzionato a pagare perché secondo me ormai una causa che era vinta in partenza dopo 10 anni per me ormai era persa, alché lui ha preso la palla al balzo e ha revocato il suo impegno (sinceramente l’udienza non so nemmeno come è andat aa finire perché non ho nominato un’altro legale), dopo 2 anni mi sono visto arrivare la sua parcella firmata “mi sembra firmata dalla corte dei conti o un organo simile che ora non ricordo” per un totale di 8.000 euro. Ora vorrei sapere se sono costretto a pagarla?

  4. Redazione scrive:

    Egr. Sig. Sandro, la sua causa è nata 10 anni or sono ed immagino non abbia (allora) redatto un contratto con il suo avvocato che regolasse … il compenso “a risultato”, anche perché allora non era possibile farlo.
    Quindi mi dispiace ma deve pagare.
    P.B.

    Sento il dovere di darle tutta la mia solidarietà consapevole, come sono, che “il privilegio” in capo agli avvocati, pagati “a prestazione” è fuori luogo e troppo sbilanciato verso il professionista.


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