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Il fisco ora fa sul serio. La lotta all’evasione fiscale, voluta dal Ministero delle Finanze, porta l’Agenzia del Territorio a svolgere un’attività di controllo e di ispezione importanti, che obbligano i proprietari di case e i notai a delle incombenze tecniche fondamentali per la validità degli atti pubblici e privati. Il decreto legge n. 78 di quest’anno, convertito in legge n. 122, ha istituito l’Anagrafe Immobiliare Integrata che dal 1 gennaio 2011 sarà abilitata a rilasciare l’Attestazione Integrata ipotecario – catastale degli immobili urbani. E’ un documento che dovrà essere allegato alle stipule notarili per confermare che l’immobile oggetto di compravendita è in regola.

Abbiamo parlato di immobili urbani proprio perché per quelli agricoli esiste dal 2006 l’AGEA che è l’agenzia per le erogazioni in agricoltura, nata con lo scopo di individuare i fabbricati agricoli non dichiarati in Catasto. E per raggiungere lo scopo l’AGEA utilizza sistemi tecnologici all’avanguardia come il confronto tra le foto aeree e la cartografia catastale.

Ora con una recente circolare, la n.3 del 2010, l’Agenzia del Territorio ha introdotto l’obbligo per i proprietari, ai fini fiscali, dell’aggiornamento catastale degli immobili. Si vuole far emergere e quindi accatastare gli immobili che non risultano per niente nelle mappe o che siano stati oggetto di ampliamenti e variazioni. E se l’aggiornamento previsto non verrà fatto dai soggetti interessati ci penserà il Catasto con spese ed oneri a carico del titolare del bene. Va da sé che per raggiungere l’obiettivo è prevista un’attività di ricognizione, di ispezione e di aggiornamento catastale che sarà resa pubblica nel “portale dei comuni” a breve in linea sul web. Come a dire: questa volta non si scappa. Pensate che i Notai prima della stipula degli atti hanno l’obbligo di individuare l’intestatario catastale attestando la conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Sono escluse dall’obbligo di aggiornamento catastale le cosiddette categorie fittizie (gruppo “F”) che sono:

  • aree urbane;
  • unità collabenti (che non hanno caratteristiche di redditività)
  • unità in corso di costruzione e di definizione;
  • lastrici solari;

per i quali in atto vanno indicati i dati del soggetto intestatario.

Sono esclusi anche i “beni comuni non censibili” come:

  • androni e scale;
  • aree di passaggio,
  • cortili e terreni condominiali;

che vanno iscritti nella partita speciale del Catasto urbano.

Un dato è certo: gli atti pubblici e le scritture private autenticate devono contenere l’identificazione catastale e il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto, pena la nullità dell’atto. Con in aggiunta, una dichiarazione formale della conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto. Questa dichiarazione può essere sostituita daun’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato. Solo per le ipoteche bancarie non vi è l’obbligo di tutta questa procedura.

  circolare3_2010_AGENZIA_TERRITORIO.pdf (106,3 KiB, 1.264 download)

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