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La prescrizione e’ un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).

La decadenza consiste nella perdita della possibilita’ di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.)

La prescrizione, quindi, e’ stabilita solo dalla legge mentre la decadenza puo’ anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, la decadenza) ed il termine entro il quale tale diritto puo’ essere esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall’acquisto, la prescrizione)

Sia la prescrizione che la decadenza non possono essere rilevate d’ufficio da un giudice. Questo significa che non si può sperare che il Giudice rilevi il fatto ma e’ necessario contestare il decorso dei termini o personalmente o attraverso un avvocato. La prescrizione e la decadenza vanno considerate subito, nel momento in cui si intende esercitare un diritto o quando sono richiesti adempimenti come i pagamenti di multe, di bollette, di cartelle esattoriali, di parcelle professionali o di provvigioni, etc.). Va sottolineato che il pagamento preclude la possibilita’ di opporre la prescrizione.

Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione così come indica la norma regolatrice (art.2934 c.c.). Il diritto di proprietà non è prescrivibile, come le azioni inerenti la contestazione della paternità e quelle di riconoscimento filiale, ma anche in tema di riconoscimento di eredità o le domande di divisione dei coeredi, etc.).

Il termine di prescrizione può essere soggetto a sospensione od ad interruzione: la sospensione della prescrizione ex art. 2941 C.C. può essere generata dall’esistenza di particolari rapporti che legano le parti (tra i coniugi, con i genitori e figli minori, il tutore e l’interdetto, etc.), da vincoli a cui potrebbero essere sottoposti i beni delle persone coinvolte (amministrazione altrui), o quando vi sia un occultamento doloso da parte del debitore della cosa e da particolari condizioni del titolare (minori non emancipati, interdetti per infermità di mente, militari in servizio in tempo di guerra,etc.).

L’ interruzione può avvenire per diversi motivi. Di norma si verifica quando il diritto viene esercitato dal titolare tramite notificazione di un atto con il quale si inizia un giudizio o di una richiesta scritta (la cosiddetta “costituzione in mora”,  così come disposto dl codice, agli art.1219 e segg.).  Si interrompe, in ogni caso, quando il diritto viene riconosciuto da colui contro il quale può essere fatto valere.

Sul piano degli effetti si registrano delle sostanziali differenze. Se la sospensione crea una parentesi (il periodo anteriore al verificarsi della causa di sospensione si somma con quello successivo), l’interruzione invece toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso.

Tutte le volte che il termine di interrompe, infatti, inizia un nuovo periodo prescrittivo analogo al precedente.

E’ importante ricordare che le regole relative alla sospensione e all’interruzione non si applicano quando e’ prevista una decadenza. Essa e’ impedita (ovvero, in parole povere, perde valore) solo dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto oppure, in certi casi, in conseguenza del riconoscimento del diritto da parte della persona contro la quale esso puo’ essere fatto valere.

Esiste una prescrizione ordinaria di 10 anni a cui sono riferibili tutti i crediti per i quali la legge non specifica qualcosa di diverso. E quella breve, di solito di 5 anni per determinati crediti.

Le prescrizioni presuntive sono quelle per le quali la legge presume che dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato. Possono durare dai sei mesi ad un anno e, proprio perché si basano su una presunzione prevista dalla legge (art.2954 e 2955 c.c.), l’onere della prova, del mancato pagamento, e’ a carico del creditore richiedente. Al debitore, infatti, e’ sufficiente declamare il decorso del termine per far scattare la prescrizione.

La prescrizione decorre dal giorno in cui si può far valere il diritto e termina quando si e’ compiuto l’ultimo giorno. Il calcolo deve essere fatto considerando il calendario comune (quindi comprendendo sabati e festivi) e non deve considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine. Se il termine cade in un giorno festivo il diritto e’ prorogato al giorno successivo non festivo. Per i termini a mesi la scadenza cade nello stesso giorno del mese iniziale o, in mancanza, nell’ultimo giorno del mese.

  Tabelle sintetica di alcune prescrizioni e decadenze (16,7 KiB, 560 download)

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Rubriche: La Normativa

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