Regione Veneto - Decreto n. 232 del 27 Febbraio 2009
Corsi professionali preparatori all'esame per "agenti di affari in mediazione on-line" previsti da leggi speciali (legge 3 febbraio 1989 n. 39 e circolare regionale n.8 del 10 marzo 1993). Riconoscimento ex art. 19 della L.R. 10/90 e successive modificazioni. Anno 2009-2010-2011.

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Fisco: no ipoteche per debiti sotto gli 8 mila €

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha stabilito con sentenza n. 4077 del 22 febbraio scorso che sono illegittime le ipoteche iscritte sui beni immobili se l’importo della cartella esattoriale, sulla base della quale viene esercitata la formalità–ipotecaria, (prevista dall’art. 77 del DPR 602/1973 -Testo Unico riscossione) è di modico valore ossia non superiore a 8 mila euro e se non se ne dà preavviso al contribuente. «Rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare – si legge nella sentenza - anche l’ipoteca soggiace al limite per esso stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000 euro».  La Corte ha così rigettato il ricorso presentato da Equitalia Polis, condannata al pagamento delle spese legali, che aveva fatto scattare l’ipoteca sull’immobile di un contribuente di Castellamare di Stabia (Napoli) per sanzioni non incassate pari a 916 euro. Leggi il seguito »

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L’avvocato che non vince non si paga

Ed ora “il risultato” è fondamentale anche per gli avvocati. Il compenso professionale è dovuto solamente se raggiungono gli obiettivi previsti nell’apposito mandato professionale. Sembra impossibile, visto che da sempre l’avvocato si fa pagare nonostante l’esito delle cause. Ma ora la Suprema Corte ha stabilito che, in presenza di un accordo chiaro e preciso tra il cliente e il legale, questi possa pretendere il suo compenso solamente se ha raggiunto l’obiettivo stabilito. Quindi non è più “una disgrazia” dover rivolgersi all’avvocato, considerato che fin ora comunque andassero le cose l’avvocato reclamava sempre la sua parcella. Ora con questa Sentenza il professionista deve fare i conti con la conclusione positiva dell’incarico ricevuto e accettato. Se  “non porta a casa” il risultato non ha diritto al compenso. Un po’ come avviene per gli avvocati negli Stati Uniti e come da sempre si regolano i rapporti tra venditore di un bene e l’intermediario, che matura il compenso solamente “ad affare concluso”. Leggi il seguito »

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Parliamo di Prescrizione e Decadenza

La prescrizione e’ un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).

La decadenza consiste nella perdita della possibilita’ di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.)

La prescrizione, quindi, e’ stabilita solo dalla legge mentre la decadenza puo’ anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, la decadenza) ed il termine entro il quale tale diritto puo’ essere esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall’acquisto, la prescrizione) Leggi il seguito »

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Contratto preliminare e caparra confirmatoria nell’acquisto immobiliare

Contratto preliminare e caparra nell’acquisto della casa
Quando si decide di comprare una casa sono due le azioni da fare: mettere per iscritto gli accordi presi (preliminare di compravendita) versando un anticipo che è la caparra. Il preliminare può essere redatto dalle parti stesse, in carta libera e non necessariamente da un professionista (anche se l’ausilio di un agente immobiliare o di un notaio è auspicabile, vista la complessità della materia). Per legge il preliminare di compravendita va registrato da una delle parti entro 20 giorni dalla sua stipula, così come stabilito dalla legge 296/06 o dall’agente immobiliare che ha svolto l’attività di intermediazione. Il contratto preliminare deve contenere tutti gli elementi identificativi delle parti, dell’immobile oggetto di compravendita, del prezzo e della forma di pagamento. Inoltre nel preliminare vanno indicate le eventuali condizioni, al cui avverarsi è legato “il destino del contratto” (per esempio l’erogazione di un mutuo bancario)o la situazione urbanistica dell’immobile come : la presenza di abusi edilizi, la destinazione d’uso del terreno, i vincoli determinati dal Piano Regolatore Generale e via di questo passo. Di norma alla sottoscrizione del preliminare viene versata una caparra che, secondo gli usi e le consuetudini locali, è da considerarsi anche principio di pagamento.  Si configura quindi una caparra confirmatoria ( art. 1385 c.c.) che rappresenta la conferma del vincolo assunto e delle obbligazioni nate con il contratto. Il venditore si obbliga a cedere e vendere il bene alla data stabilita, a fronte del pagamento dell’intero prezzo versato dalla parte acquirente. Il saldo avviene nella maggioranza dei casi dal Notaio con il Rogito notarile. La caparra confirmatoria da diritto all’acquirente di vedersela raddoppiare se il venditore è inadempiente, così come di perderla se è lui stesso in difetto rispetto agli obblighi assunti con il venditore. La forza della caparra sta nel fatto che essendo anche “inizio di pagamento” non da diritto al venditore, che la riceve, di raddoppiarla a suo piacimento, per esempio nel caso ricevesse un’offerta più vantaggiosa da altro acquirente. Spetta solo all’originale acquirente, cioè a quello che ha sottoscritto il preliminare e versato l’anticipo di decidere se accettare il raddoppio o pretendere l’immobile acquistato, ovviamente saldandone il prezzo. La caparra varia a seconda dell’entità dell’affare tra il 10% e il 30% del prezzo. Va versata nelle mani del venditore in contanti o in assegno circolare e, sempre per consuetudine, diventa parte del prezzo che l’acquirente integrerà, al rogito notarile, con il saldo in differenza. Se si acquista una casa da impresa o da società, tutte le somme versate in anticipo sul prezzo, e quindi anche la caparra, vanno garantite dall’impresa con fidejussioni bancarie di pari valore. Ciò a norma del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122 in attuazione della legge 210/2004 che ha posto una serie di protezioni e tutele per il consumatore/acquirente.
contract 2Quando si decide di comprare una casa sono due le azioni da fare: mettere per iscritto gli accordi presi (preliminare di compravendita) versando un anticipo che è la caparra. Il preliminare può essere redatto dalle parti stesse, in carta libera e non necessariamente da un professionista (anche se l’ausilio di un agente immobiliare o di un notaio è auspicabile, vista la complessità della materia). Per legge il preliminare di compravendita va registrato da una delle parti entro 20 giorni dalla sua stipula, così come stabilito dalla legge 296/06 o dall’agente immobiliare che ha svolto l’attività di intermediazione.
Il contratto preliminare deve contenere tutti gli elementi identificativi delle parti, dell’immobile oggetto di compravendita, del prezzo e della forma di pagamento. Inoltre nel preliminare vanno indicate le eventuali condizioni, al cui avverarsi è legato “il destino del contratto” (per esempio l’erogazione di un mutuo bancario) o la situazione urbanistica dell’immobile come : la presenza di abusi edilizi, la destinazione d’uso del terreno, i vincoli determinati dal Piano Regolatore Generale e via di questo passo. Leggi il seguito »
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Una sentenza della Cassazione di Luglio sta scuotendo il settore dell’intermediazione immobiliare

deDevitiisA proposito di “Una sentenza che farà storia nel campo della Mediazione” (Cassazione, III Civile, Pres. Carbone, 14.7.2009, n. 16382). Sono passati pochi mesi dalla pronuncia del Supremo Collegio ed ancora meno da quando la notizia dell’ esistenza di questa Sentenza ha cominciato a circolare fra gli addetti ai lavori (e fa piacere precisare che, puntuale e tempestiva come sempre, l’ ANAMA, fra le prime, aveva già postato sul proprio sito un importante commento proveniente dall’ avv. Francesco Luongo, Segretario Nazionale del Movimento Difesa Consumatori), e già le perplessità e la sorpresa stanno montando. Leggi il seguito »

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