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		<title>Due donne importanti per la formazione professionale</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Bellini</dc:creator>
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		<title>Aula del 23 Luglio 2010</title>
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		<title>Sono aperte le iscrizioni per il corso di Settembre 2010!</title>
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		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Finalmente sono aperte le iscrizioni per il corso di Settembre 2010! I posti disponibili sono 24 su 30 e sarà possibile iscriversi fino al 10 Settembre. Prima di inviare la documentazione  contattateci allo 0425 / 41.25.01 per verificare la disponibilità dei posti.
IL NUMERO DI FAX  PER INVIARE LE SCHEDE DI ISCRIZIONE E&#8217; LO 0425 /69.59.50
Lo [...]


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			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente sono aperte le iscrizioni per il corso di Settembre 2010! I posti disponibili sono 24 su 30 e sarà possibile iscriversi fino al 10 Settembre. Prima di inviare la documentazione  contattateci allo 0425 / 41.25.01 per verificare la disponibilità dei posti.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">IL NUMERO DI FAX  PER INVIARE LE SCHEDE DI ISCRIZIONE E&#8217; LO 0425 /69.59.50</span></p>
<p>Lo Staff di Corsi Academy</p>


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		<title>Gli Atti pubblici non si negano</title>
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		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 19:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Bellini</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1513" href="http://www.corsiacademy.it/2010/gli-atti-pubblici-non-si-negano.html/trasparenza"><img class="alignleft size-full wp-image-1513" title="trasparenza" src="http://www.corsiacademy.it/wp-content/up/trasparenza.jpg" alt="" width="138" height="103" /></a>Agosto è il mese delle ferie ma anche quello che ha dato vita ad una legge fondamentale per la convivenza civile tra cittadino e pubblica Amministrazione. Infatti il 7 agosto 1990 il Parlamento italiano vara la legge 241 sulla trasparenza degli atti amministrativi. E quanti di voi avranno pensato almeno una volta di procurarsi un progetto, un verbale, un atto amministrativo ma si sono fermati di fronte alla domanda: <strong>ma che sia possibile visionarli o chiederne copia</strong>? La risposta è chiara e precisa: è assolutamente possibile! A tal punto che per la legge 241 del 1990 citata, che regola le <em>norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</em>, da diritto di accedere a chiunque agli atti amministrativi, per consultarli e per eventualmente averne copia. <span id="more-1512"></span>A rafforzare il dato viene in soccorso il D.L.vo 267/2000 <em>Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,  che stabilisce che “tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici e che viene assicurato ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso degli atti amministrativi”. </em>Quindi se ho bisogno di acquisire un atto amministrativo del Comune, dell’USL, degli Enti territoriali, insomma di tutti gli uffici pubblici posso far ricorso alla legislazione vigente. La stessa legge è chiara anche in caso di negazione del diritto o del diniego a consegnare i documenti pubblici richiesti. Infatti l’art. 3 della legge 241/1990 stabilisce che “ <em>un eventuale diniego, totale o parziale, della richiesta dovrà essere motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione</em>”. Come a dire se non vengono consegnati i documenti richiesti l’Ente pubblico è tenuto a motivare per iscritto la ragione.</p>
<p><strong>Ma chi risponde del tutto</strong>? <strong>Chi deve garantire la procedura?</strong> Per legge l’ufficio pubblico deve indicare il <em>Responsabile del Procedimento</em> che ne assume piena responsabilità sia a carico dell’Ente che direttamente. In pratica non risponde economicamente solo l’Ente pubblico se sbaglia ma anche il Responsabile che segue la pratica. <strong>Ma ci sono dei termini entro il quale l’ufficio pubblico deve rispondere</strong>? Sì! Sono trenta giorni dal ricevimento dell’istanza presentata, in carta semplice e sottoscritta, dal cittadino che ne ha interesse. Ecco quindi la necessità che la richiesta sia fatta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna diretta presso l’Ente pubblico il quale è tenuto a rilasciare regolare ricevuta e a protocollare l’istanza. Se passano i trenta giorni indicati, senza che ci sia una comunicazione scritta dell’Ente, viene in soccorso addirittura il codice penale che all’art. 328 regola il <em>Rifiuto di atti d’ufficio o l’omissione</em> . E quando si va sul penale …! Il Comune di Rovigo ha addirittura predisposto un modulo, che alleghiamo, per guidare il cittadino nella richiesta dei documenti pubblici segno di correttezza e di piena adesione alle norme sulla trasparenza e l’accesso ai documenti da parte della cittadinanza.Nota: c'è un file incorporato in questo post. Visitare il post per scaricare il file.</p>


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		<title>Nuovi candidati agenti immobiliari</title>
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		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 22:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Bellini</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1509" href="http://www.corsiacademy.it/2010/nuovi-candidati-agenti-immobiliari.html/corso-23-luglio-3"><img class="alignleft size-medium wp-image-1509" title="corso 23 luglio" src="http://www.corsiacademy.it/wp-content/up/corso-23-luglio2-300x153.jpg" alt="" width="300" height="153" /></a>Quaranta partecipanti all&#8217;aula finale del 23 luglio a Padova. Quaranta candidati agenti immobiliari tra questi avvocati, laureati in economia e commercio, ingegneri, geometri, periti tutti desiderosi di mettere a frutto il titolo di studio ed acquisire la qualifica di agente immobiliare. Sarà il momento particolare che viviamo, sarà la crisi economica, sarà la voglia di darsi da fare ma una cosa è certa: è in aumento la domanda di abilitazione professionale. E la rassicurazione più importante sta nel fatto che tutti i soggetti partecipanti ai corsi stanno già collaborando con agenzie immobiliari e vogliono &#8220;mettersi in regola&#8221; per affrontare da soli la grande avventura dell&#8217;agenzia immobiliare. La Corsi Academy è orgogliosa di contribuire all&#8217;immissione nel settore di giovani leve, preparate e formate a dovere ad affrontare un settore impegnativo ma di certo affascinante. Intanto la performance della nostra scuola è &#8220;mitica&#8221;: l&#8217;87% dei corsisti supera al primo tentativo l&#8217;esame in Camera di Commercio. Un  successo fotografato nella sezione TESTIMONIANZE del sito, dove molti di voi sentono il piacere di comunicare al Mondo il loro successo e la validità della formula didattica on line (Nella foto: i corsisti dell&#8217;ultima aula con al centro il dott. Paolo Bellini coordinatore del corso)</p>


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		<title>Compro la casa con dentro l’inquilino</title>
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		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 17:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Bellini</dc:creator>
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Nessun Articolo affine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1492" href="http://www.corsiacademy.it/2010/compro-la-casa-con-dentro-l%e2%80%99inquilino.html/vendesi"><img class="alignleft size-full wp-image-1492" title="vendesi" src="http://www.corsiacademy.it/wp-content/up/vendesi.jpg" alt="" width="124" height="93" /></a>Gli immobili si possono acquistare per utilizzo diretto o per investimento. Chi deve trovare casa si orienta verso immobili liberi, che visita preventivamente e che sono pronti per essere posseduti. Chi invece vuole fare un investimento, mettendo al sicuro i propri risparmi, può rivolgersi anche al “mercato dell’occupato”, intendendo con ciò case, uffici, capannoni, negozi che abbiano dentro un inquilino. Parliamo oggi di case e quindi di immobili “ad uso di abitazione” regolati dalla legge 9 dicembre <em>1998</em>, n. <em>431 </em>per quanto attiene al rapporto di locazione tra la proprietà (locatore) e l’inquilino (conduttore). Innanzitutto bisogna fare bene i conti. Gli immobili occupati devono costare meno del prezzo di mercato altrimenti “il gioco non vale la candela”. C’è chi stima che il deprezzamento per l’occupazione varia dal 20% per immobili di pregio, in zone centrali della città, con canoni, quindi, interessanti, al 30% per gli altri immobili, più periferici e con canoni di locazione più “leggeri”. <span id="more-1491"></span>Si calcola che un’abitazione debba rendere almeno il 5% medio l’anno come a dire che un appartamento di 200 mila euro deve avere un canone di locazione che si aggira sui 10 mila euro l’anno (pari a 850 euro mensili). Bisogna ricordarsi che l’investimento immobiliare è vantaggioso solo se concepito in un arco di tempo superiore ai 5 anni perché l’acquisto immobiliare sconta tasse ed imposte significative. C’è l’IRPEF e le addizionali che colpiscono il reddito del fabbricato; l’ICI che agisce sul possesso e le imposte di registro, ipotecarie e catastali che rilevano sul trasferimento del bene e che si pagano all’atto del Rogito notarile. In pratica un 10% in più sul prezzo di acquisto che va calcolato oltre al compenso del Notaio. Chi acquista l’immobile occupato da inquilino subentra nella posizione del locatore originale e quindi è fondamentale, prima di sottoscrivere il preliminare d’acquisto, leggere attentamente il contratto di locazione e tutte le comunicazioni inviate al conduttore. Il rapporto di locazione è valido solo se il contratto di locazione è stato redatto per iscritto (art. 1, comma 4, della legge n. 431/1998) e debitamente registrato (art. 13, comma 1, della legge n. 431/1998). A rafforzare quest’ultimo dato vi è anche la Finanziaria 2005 che ha stabilito la nullità dei contratti di locazione non registrati (art.1, comma 346, legge n. 311/2004). Con la registrazione del contratto si ha la data certa dello stesso, dalla quale deriveranno diritti e doveri per le parti. Da un lato (conduttore) di non vedersi “mettere fuori di casa” se non ai termini stabiliti dal contratto e quindi dall’altro l’acquirente (locatore) deve sapere se è stata inviata regolare disdetta del contratto da parte dell’originario proprietario nei termini previsti, appunto, dal contratto registrato. Bisogna ricordarsi che il conduttore non ha il diritto di prelazione sull’acquisto dell’appartamento, a differenza dei negozi commerciali e dei capannoni per i quali, invece, a parità di prezzo il conduttore ha diritto di acquistare per primo l’immobile. Inoltre che le opere di straordinaria manutenzione sono a carico del proprietario &#8211; acquirente come, per esempio, il rifacimento del tetto, la facciata, le grondaie, le fognature, l’impianto di riscaldamento etc.; mentre quelle di ordinaria manutenzione restano a carico dell’inquilino come la pulizia annuale della caldaia, le serrature, il funzionamento delle tapparelle, dei lavelli etc.. Va quindi chiesto all’amministratore di condominio la delibera di assemblea che ha deciso di fare opere di straordinaria manutenzione. La comunicazione da fare all’inquilino, nel caso di acquisto dell’immobile occupato, è semplice: basta inviargli una lettera con la quale si comunica di aver acquistato l’appartamento con regolare atto notarile e che pertanto i canoni di locazione dovranno essere corrisposti al nuovo indirizzo. Meglio se la comunicazione all&#8217;inquilino porta la forma sia dell’originario venditore che del nuovo acquirente.</p>


<p>Nessun Articolo affine.</p>]]></content:encoded>
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		<title>La provvigione può essere detratta dalla dichiarazione dei redditi</title>
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		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 09:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Bellini</dc:creator>
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		<description><![CDATA[In un momento in cui “la liquidità” manca in tutti i settori e il fatturato delle aziende non accenna ad aumentare è bene fare i conti con le detrazioni fiscali possibili e le agevolazioni che ci spettano. Per esempio nella ristrutturazione di una casa compete il bonus del 36% sulle fatture di spesa; per gli [...]


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</ol>]]></description>
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<ul>
<li>l’importo      della spesa sostenuta deve essere indicato nell’atto di compravendita;</li>
<li>il      limite massimo di spesa, fiscalmente considerato, di mille euro si      esaurisce nel singolo periodo d’imposta;</li>
<li>in      caso di più comproprietari, la detrazione va ripartita in base alla      percentuale di possesso di ciascuno;</li>
<li>l’agevolazione      sussiste solo nel caso l’acquisto dell’immobile vada a buon fine;</li>
<li>l’agevolazione      vale anche se la provvigione è stata pagata per acquisto di altri diritti      reali come, per esempio, la nuda proprietà o l’usufrutto sempre che il      soggetto che intende usufruire dell’agevolazione la destini ad abitazione      principale.</li>
</ul>
<p>Questi gli elementi base per ottenere la detrazione. L’amministrazione finanziaria ha sentito più volte la necessità di fare dei chiarimenti e delle precisazioni:</p>
<p>con <strong>Circolare 4 agosto 2006, n. 28/E</strong> &#8211;  ha ribadito che in caso di pagamenti frazionati della provvigione permane il limite massimo di mille euro. In sostanza l’importo massimo detraibile è dunque pari a 190 euro anche se l’importo corrisposto all’intermediario è di duemila euro in due annualità;</p>
<p>con <strong>Circolare 4 aprile 2008, n. 34/E</strong> – ha evidenziato l’impossibilità di detrazione nel caso in cui l’acquisto dell’immobile non vada a buon fine. Questo in quanto, non potendo adibire l’immobile ad abitazione principale, viene meno una delle condizioni tassative che permettono la detrazione;</p>
<p>con <strong>Risoluzione 30 gennaio 2009, n. 26/E</strong> – chiarisce che la detrazione può avvenire in presenza di stipula del compromesso purché l’atto sia stato registrato. Infatti la registrazione del preliminare di vendita formalizza l’impegno alla stipula dell’atto definitivo di acquisto.</p>
<p>Ecco quindi spiegato l’obbligo di dichiarare nei rogiti notarili le generalità dell’intermediario e la provvigione pagata per l’intermediazione (art. 35, comma 22, D.L. 223/2006) perché ciò permette gli acquirenti di “provare” la spesa sostenuta e quindi la detrazione fiscale prevista.</p>


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		<title>Ecco il cappotto anche per le case</title>
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		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 19:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Bellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bene a Sapersi]]></category>
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		<description><![CDATA[Fa un gran caldo e molti vivono in case che, purtroppo, d&#8217;estate diventano delle &#8220;serre&#8221; con una temperatura interna invivibile. Ma allora cosa bisogna fare? La casa va coibentata e protetta dal calore (e quindi anche dal freddo in inverno). Si possono fare interventi drastici o più lievi per migliorare l&#8217;isolamento termico. Tre sono le operazioni di [...]


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</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1471" href="http://www.corsiacademy.it/2010/ecco-il-cappotto-anche-per-le-case.html/isolamento"><img class="alignleft size-full wp-image-1471" title="isolamento" src="http://www.corsiacademy.it/wp-content/up/isolamento.jpg" alt="" width="112" height="118" /></a>Fa un gran caldo e molti vivono in case che, purtroppo, d&#8217;estate diventano delle &#8220;serre&#8221; con una temperatura interna invivibile. Ma allora cosa bisogna fare? <strong>La casa va coibentata</strong> e protetta dal calore (e quindi anche dal freddo in inverno). Si possono fare interventi drastici o più lievi per migliorare l&#8217;isolamento termico. Tre sono le operazioni di riferimento:</p>
<p>1 &#8211; Ridurre le dispersioni: attraverso il migliore isolamento termico;</p>
<p>2 &#8211; Migliorare l&#8217;efficienza: degli impianti per consumare meno energia (pompe, caldaie, climatizzatori, etc.);</p>
<p>3 &#8211; Ottimizzare la gestione: con termostati per le singole zone, climatizzando o riscaldando dove serve.</p>
<p>Nel costruire le case o nella ristrutturazione è necessario adottare accorgimenti costruttivi che è bene evidenziare:<span id="more-1470"></span></p>
<p><strong>Muratura perimetrale coibentata</strong>: ha uno spessore di circa 40 &#8211; 45 centimetri perché è formata dal muro, dall&#8217;intercapedine, dall&#8217;isolante e dal cappotto (interno o esterno). Tutto questo serve per fare in modo che il caldo dall&#8217;esterno o quello dell&#8217;interno in inverno non passino attraverso il muro disperdendosi. Nelle vecchie murature si interviene con il <em>cappotto esterno</em> che in pratica è composto da: un  pannello isolante generalmente in polistirene espanso sinterizzato dello spessore di 8 &#8211; 9 cm. Viene fissato alla muratura esistente con collante o tasselli. Poi va protetto da una rete di armatura in fibra di vetro che serve per la resistenza agli urti e alle tensioni dovute agli sbalzi termici e all&#8217;assestamento dopo l&#8217;applicazione. Sopra la rete viene fatta la rasatura che serve a proteggere, insieme alla rete d’armatura, il pannello isolante. Va poi applicato un fissativo per isolare e stabilizzare il fondo, prima dell’applicazione del rivestimento finale. L&#8217;opera viene finita con l&#8217;intonaco e la tinteggiatura alla quale va aggiunto un additivo per evitare la formazione di alghe e funghi che più facilmente si possono manifestare nei sistemi a cappotto.</p>
<p><strong>Infissi con vetro camera</strong>: sono le nuove finestre, quelle che hanno il doppio vetro con spazio interno e ancor meglio con il gas coibentante per la tenuta termica ma anche acustica. I vetri di una volta hanno un&#8217;elevatissima dispersione termica.</p>
<p><strong>Soffitti con materassino</strong>: il calore d&#8217;inverno si disperde anche dal tetto e così anche il caldo d&#8217;estate entra dal tetto stesso. Cosa va fatto? Va posato sul soffitto un materassino di lana di roccia o di pannelli preformati in polistirene di 5 cm di spessore. Basta appoggiarli uniformemente sul soffitto per trovare subito sollievo e una forte riduzione della dispersione o della trasmittanza di calore.</p>
<p><strong>Pavimenti</strong>: in questo caso gli interventi su strutture già esistenti sono complessi e costosi. E a poco valgono moquette e parquet, se i locali sottostanti non sono coibentati. In fase di ristrutturazione, invece, si possono eseguire dei massetti da mettere sotto il pavimento finale con materiali premiscelati o alleggeriti, composti di argilla o con altri materiali inerti affogati all&#8217;interno. Si acquistano facilmente da qualsiasi rivenditore di materiale edile e si posano facilmente.</p>
<p><strong>Il tetto in tegole</strong>: è possibile applicare sotto di queste dei pannelli preformati in polistirene o altri materiali, di spessore adeguato per creare un sistema di ventilazione sottocoppo, coi vantaggi che questo comporta. Per quelli a <em>lastricato solare</em> (poco utilizzati al nord, molto di più nel meridione) si può adottare il metodo più veloce di applicarvi sopra del materiale isolante, purché il tetto non sia calpestabile; altrimenti si opera come per un pavimento. Ed è bene ricordarsi che una semplice mano di vernice bianca o argento (ne esistono in commercio di speciali e apposite) riduce moltissimo il calore assorbito.</p>


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		<title>Attenzione: servono i dati catastali aggiornati nei contratti</title>
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		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 07:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Bellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bene a Sapersi]]></category>
		<category><![CDATA[La Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge 78 del 20101]]></category>
		<category><![CDATA[manovra del governo]]></category>
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		<description><![CDATA[Il 30 luglio il Decreto Legge 78/2010, che individua la  manovra economica del Governo, deve essere convertito in Legge. Infatti il decreto è entrato in vigore il 31 maggio scorso portando con sè &#8220;misure volte ad aumentare il contrasto all&#8217;evasione fiscale, rafforzando gli strumenti di controllo&#8221;.
Per quanto riguarda il settore immobiliare e &#8220;la casa&#8221; [...]


Articoli affini:<ol><li><a href='http://www.corsiacademy.it/2010/compravendite-e-locazioni-a-rischio-di-nullita.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Compravendite e locazioni a rischio di nullità'>Compravendite e locazioni a rischio di nullità</a></li>
<li><a href='http://www.corsiacademy.it/2010/sanatoria-catastale-nel-piano-anti-evasione.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sanatoria catastale nel piano anti evasione'>Sanatoria catastale nel piano anti evasione</a></li>
<li><a href='http://www.corsiacademy.it/2010/acquisto-della-casa-dal-costruttore.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Acquisto della casa dal costruttore'>Acquisto della casa dal costruttore</a></li>
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			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1467" href="http://www.corsiacademy.it/2010/attenzione-servono-i-dati-catastali-aggiornati-nei-contratti.html/attenzione"><img class="alignleft size-full wp-image-1467" title="attenzione" src="http://www.corsiacademy.it/wp-content/up/attenzione.jpg" alt="" width="98" height="98" /></a>Il 30 luglio il Decreto Legge 78/2010, che individua la  manovra economica del Governo, deve essere convertito in Legge. Infatti il decreto è entrato in vigore il 31 maggio scorso portando con sè &#8220;misure volte ad aumentare il contrasto all&#8217;evasione fiscale, rafforzando gli strumenti di controllo&#8221;.</p>
<p>Per quanto riguarda il settore immobiliare e &#8220;la casa&#8221; la manovra istituisce l&#8217;Anagrafe Immobiliare Integrata, che rccoglierà i dati del catasto e dei comuni oltre all&#8217;accatastamento dei due milioni di fabbricati “fantasma” e nuove norme sui contratti di affitto e di locazione.</p>
<p>Dirompente è la previsione per la quale gli atti notarili dovranno contenere, a pena di nullità, oltre all&#8217;identificazione catastale completa delle unità immobiliari urbane, anche il riferimento alla planimetria depositata in catasto e la dichiarazione, resa dagli intestatari (venditori), della loro conformità con lo stato di fatto. Per i contratti di locazione, dal 1° luglio è previsto che nella domanda di registrazione debbano essere citati i dati catastali, pena la sanzione variabile tra il 120% al 240% dell&#8217;imposta di registro. Questa norma determina di fatto l&#8217;impossibilità di registrare contratti di locazione, relativi ad immobili non censiti ed inoltre non consentirà di locare &#8220;come uffici&#8221; unità immobiliari accatastate come &#8220;abitazioni&#8221; e viceversa. Forte risulta anche la responsabilità del Notaio, in sede di stipula dei rogito, in materia di controllo. Infatti la legge gli impone un duplice adempimento: quello di individuare gli intestatari catastali e di verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari, pena la nullità dell&#8217;atto e le logiche conseguenze penali e civili per la responsabilità professionale.</p>


<p>Articoli affini:<ol><li><a href='http://www.corsiacademy.it/2010/compravendite-e-locazioni-a-rischio-di-nullita.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Compravendite e locazioni a rischio di nullità'>Compravendite e locazioni a rischio di nullità</a></li>
<li><a href='http://www.corsiacademy.it/2010/sanatoria-catastale-nel-piano-anti-evasione.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sanatoria catastale nel piano anti evasione'>Sanatoria catastale nel piano anti evasione</a></li>
<li><a href='http://www.corsiacademy.it/2010/acquisto-della-casa-dal-costruttore.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Acquisto della casa dal costruttore'>Acquisto della casa dal costruttore</a></li>
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		<title>Acquisto della casa dal costruttore</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 23:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Bellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[difetto di costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[garanzie]]></category>
		<category><![CDATA[polizza decennale postuma]]></category>

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		<description><![CDATA[Le garanzie previste per legge - La polizza decennale sui lavori e i difetti
La legge stabilisce che il costruttore – venditore è responsabile dei danni nei confronti dell’acquirente nel caso di rovina totale o parziale dell’edificio o di evidenti gravi difetti che si verificano entro i dieci anni dall’ultimazione dell’opera. Questa norma, di carattere generale, sancisce [...]


Nessun Articolo affine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1453" href="http://www.corsiacademy.it/2010/acquisto-della-casa-dal-costruttore.html/casa-difetti"><img class="alignleft size-full wp-image-1453" title="casa difetti" src="http://www.corsiacademy.it/wp-content/up/casa-difetti.jpg" alt="" width="134" height="89" /></a>Le garanzie previste per legge - La polizza decennale sui lavori e i difetti</p>
<p>La legge stabilisce che il costruttore – venditore è responsabile dei danni nei confronti dell’acquirente nel caso di <em>rovina totale o parziale</em> dell’edificio o di evidenti <em>gravi difetti</em> che si verificano entro i dieci anni dall’ultimazione dell’opera. Questa norma, di carattere generale, sancisce il principio che le costruzioni sono destinate per loro natura a lunga durata. Tanto è vero che eventuali clausole di esonero, totale o parziale da responsabilità al riguardo, anche se inserite nei contratti sono nulle. Parliamo quindi dei <em>gravi difetti</em> che sono oggetto di garanzia. Quali sono? Sono quelli che producono movimenti nelle strutture essenziali dell’immobile e anche tutti quelli che pregiudicano gravemente l’utilizzo e le funzioni a cui l’immobile è destinato. Per capirci sono da considerarsi gravi difetti: <span id="more-1452"></span>le crepe nei muri e nei soffitti, quando i pavimenti in legno si sollevano, il distacco dell’intonaco dalla facciata principale, il difettoso funzionamento dell’impianto di riscaldamento o di quello idrico. Ma anche se le fosse biologiche sono insufficienti, o se i materiali del solaio sono difettosi o a portata errata, così come l’errata costruzione del tetto, della copertura delle terrazze che causa infiltrazioni d’acqua o la canna fumaria difettosa. Sono da considerarsi difetti gravi anche l’errata insonorizzazione delle pareti o la mancata coibentazione dei muri perimetrali. Come si vede il costruttore deve realizzare l’opera “a perfetta regola d’arte”, secondo le norme vigenti e la correttezza professionale. Se è vero che la responsabilità dei difetti resta in capo al costruttore per dieci anni è altrettanto vero che non appena questi si evidenziano è necessario comunicarlo al costruttore e comunque entro un anno dalla scoperta, pena la decadenza del diritto. Altro termine importantissimo è quello che entro un anno dalla denuncia dei difetti va intentata la causa in Tribunale pena la prescrizione del diritto stesso. Due termini importanti per non veder vanificate le proprie ragioni ed il diritto alla rimessa in pristino delle opere o del risarcimento del danno. La legge 210 del 2 agosto 2004, entrata in vigore il 28 agosto dello stesso anno, ha introdotto, tra l’altro, una normativa specifica per la tutela dell’acquirente di immobili. E il D.Lgs. 122 del 20 giugno 2005 (art. 3) ha posto a carico del costruttore l’obbligo di stipula di una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi. Quindi per gli immobili costruiti dopo il 2005 il costruttore deve  rilasciare all’acquirente una polizza assicurativa decennale a copertura di tutti i vizi che possono verificarsi sia sulle parti comuni dell’edificio sia nella singola unità immobiliare venduta. La Cassazione (n. 10857/2008) ha per altro sancito <em>che il costruttore – venditore è da considerarsi civilmente responsabile, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. per i difetti dell’immobile da lui costruito e venduto, anche se tali difetti siano in apparenza di poco conto e, comunque, non idonei ad impedirne totalmente l’utilizzo</em>.</p>


<p>Nessun Articolo affine.</p>]]></content:encoded>
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