
Segnaliamo una recente ed interessante Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (in allegato) nella quale la Direzione Centrale ribadisce il principio che l’agevolazione c.d. “prima casa” è esclusa in tutti i casi in cui il soggetto che intenderebbe fruirne risulti già in possesso nello stesso Comune (o nell’intero territorio nazionale, se acquistato con le agevolazioni) di un immobile ad uso abitativo ed esprime il principio per cui, in caso di acquisto di un immobile da parte di due coniugi in Regime di Comunione dei Beni, se uno solo dei due sia in possesso dei requisiti soggettivi per fruire dell’ Agevolazione, il beneficio fiscale spetterà solo a questi e, ovviamente, nella misura del 50%.